{"id":1279,"date":"2020-11-10T13:20:13","date_gmt":"2020-11-10T13:20:13","guid":{"rendered":"https:\/\/lostrappoquotidiano.it\/nuovo\/index.php\/2020\/11\/10\/viva-il-giudice-di-pace-che-ci-da-lo-strumento-per-fottere-chi-ci-vuole-agli-arresti-domiciliari\/"},"modified":"2020-11-10T13:20:13","modified_gmt":"2020-11-10T13:20:13","slug":"viva-il-giudice-di-pace-che-ci-da-lo-strumento-per-fottere-chi-ci-vuole-agli-arresti-domiciliari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lostrappoquotidiano.it\/index.php\/2020\/11\/10\/viva-il-giudice-di-pace-che-ci-da-lo-strumento-per-fottere-chi-ci-vuole-agli-arresti-domiciliari\/","title":{"rendered":"Viva il giudice di pace che ci d\u00e0 lo strumento per fottere chi ci vuole agli arresti domiciliari"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-1278\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/lostrappoquotidiano.it\/nuovo\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/giudicepace.jpg\" alt=\"\" width=\"516\" height=\"340\" srcset=\"https:\/\/lostrappoquotidiano.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/giudicepace.jpg 640w, https:\/\/lostrappoquotidiano.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/giudicepace-300x198.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 516px) 100vw, 516px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 12pt;\">{module Firma_redazione}Finalmente abbiamo un\u2019arma per difenderci dai DPCM fuorilegge e anticostituzionali di Conte, che da ormai otto mesi stanno massacrando la nostra vita. Si tratta di una sentenza del giudice di pace di Frosinone, il quale ha dato ragione a un cittadino che lo aveva chiamato in causa per contestare una sanzione inflittagli per aver violato uno dei tanti DPCM idioti dell\u2019avvocato di Foggia. E\u2019 una notizia straordinaria, poich\u00e9 ci indica lo strumento per evitare quella che il giudice di Frosinone senza eufemismi ha definito una privazione della libert\u00e0 personale. Vi invitiamo a leggere il dispositivo della sentenza qui sotto riportata integralmente e a visionarla anche tramite il link di riferimento. Invitiamo anche a stamparla e a farla vedere alle forze dell\u2019ordine se fermati nonch\u00e9 a farla circolare fra i vostri conoscenti. Abbiamo la legge a tutela della nostra libert\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Giudice di Pace di Frosinone, sentenza 15 \u2013 29 luglio 2020, n. 516 Avvocato Manganiello<br \/>Svolgimento del processo<br \/>Con ricorso tempestivamente depositato e successivamente notificato il ricorrente si opponeva all&#8217;atto di cui all&#8217;oggetto, con il quale ha ricevuto la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria ai sensi del DPCM non specificato. L&#8217;Ente opposto non si costituiva e la causa veniva decisa come da separato dispositivo, letto in udienza.<br \/>Motivi della decisione<br \/>Il ricorso \u00e8 fondato e, pertanto, deve essere accolto.<br \/>A) SULLA ILLEGITTIMITA&#8217; DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER VIOLAZIONE DELL&#8217;ARTICOLO 95 E 78 COST. E DEI CONSEGUENTI DPCM. Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili &#8220;ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, lettera c) e dell&#8217;articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, \u00e8 dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all&#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 2) per l&#8217;attuazione degli interventi di cui all&#8217;articolo 25, comma 2, lettre a) e b) &#8230;&#8221;. Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potr\u00e0 notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di &#8220;rischio sanitario&#8221; da, addirittura, &#8220;agenti virali&#8221;. Infatti, l&#8217;articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1\/18 stabilisce che &#8220;gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: &#8230; c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;uomo&#8221;. Sono le calamit\u00e0 naturali, cio\u00e8 terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;uomo, cio\u00e8 sversamenti, attivit\u00e0 umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1\/18 \u00e8 riconducibile al &#8220;rischi sanitario&#8221;. A ci\u00f2 \u00e8 doveroso aggiungere che i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed \u00e8 quella prevista e regolata dall&#8217;articolo 78 e dall&#8217;articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi \u00e8 nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1\/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 \u00e8 illegittima, perch\u00e9 emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poich\u00e9 gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalit\u00e0, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 \u00e8 illegittima perch\u00e9 emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli 95 e 78 che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria\/Da ci\u00f2 consegue la illegittimit\u00e0 di tutti gli atti amministrativi conseguenti, come il DPCM invocato dal verbale qui opposto, con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ed il DPCM attuativo ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. 2. Inoltre, deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo cui la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia contraria alla Costituzione. In particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimit\u00e0 di tali previsioni in virt\u00f9 del rinvio a tali atti amministrativi, i DPCM, da parte di decreti-legge, che avendo natura di atti aventi forza di legge equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM evitandone in tal guisa la loro nullit\u00e0 e la conseguente disapplicazione da parte del Giudice Ordinario. Ed in effetti, l&#8217;ultimo DPCM emanato il 26.4.2020, deriverebbe la sua efficacia dal Decreto-legge n. 19, del 25.3.2020, cos\u00ec come gli atti amministrativi della Regione Lazio. Tale tesi, peraltro, \u00e8 inapplicabile al DPCM oggetto del caso qui giudicato, essendo antecedente al 26.4.2020. In ogni caso, la funzione legislativa delegata \u00e8 disciplinata dall&#8217;articolo 76 Cost., il quale, nel prevedere &#8220;l&#8217;esercizio della funzione legislativa non pu\u00f2 essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi &#8221; impedisce, anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilit\u00e0 di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge. In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega, pu\u00f2 contenere norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo, come le Ordinanze sindacali o regionali od il DPCM, ancorch\u00e9 emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge tempestivamente convertito in legge. Da ci\u00f2 discende la illegittimit\u00e0 delle disposizioni del DPCM del 26.4.2020, in G.U del 27.4.2020, n. 108.<br \/>B) SULLA ILLEGITTIMITA&#8217; DEL DPCM PER VIOLAZIONE DELL&#8217;ARTICOLO 13 COST. In ogni caso, in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimit\u00e0 del DPCM del 9.3.2020, invocato dal verbale opposto, ove prevede che &#8220;1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all&#8217;art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all&#8217;intero territorio nazionale&#8221;, e del rinviato DPCM del 8.3.2020, ove stabilisce che &#8220;Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell&#8217;Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus&#8221; COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell&#8217;Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch\u00e9 all&#8217;interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero spostamenti per motivi di salute&#8221;. Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l&#8217;obbligo di permanenza domiciliare \u00e8 gi\u00e0 noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libert\u00e0 personale che viene irrogata dal Giudice di pace penale per alcuni reati. Sicuramente nella giurisprudenza \u00e8 indiscusso che l&#8217;obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libert\u00e0 personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva della libert\u00e0 personale ben pi\u00f9 lievi dell&#8217;obbligo di permanenza domiciliare come ad esempio, il &#8220;prelievo ematico&#8221; (Sentenza n. 238 del 1996). Anche l&#8217;accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero \u00e8 stata ritenuta misura restrittiva della libert\u00e0 personale e dichiarazione d&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte costituzionale: Infatti, l&#8217;art. 13 Cost., stabilisce che le misure restrittive della personale possono essere adottate solo su motivato atto dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria. Pertanto, neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l&#8217;obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anzich\u00e9 dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost. Peraltro, nella fattispecie, poich\u00e9 trattasi di DPCM, cio\u00e8 di un atto amministrativo, questo Giudice non deve rimettere la questione di legittimit\u00e0 costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere al disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo illegittimo per violazione di legge. Infine, non pu\u00f2 neppure condividersi l&#8217;estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformit\u00e0 a costituzione dell&#8217;obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libert\u00e0 di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libert\u00e0 personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libert\u00e0 di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l&#8217;affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai pu\u00f2 comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libert\u00e0 di circolazione non pu\u00f2 essere confusa con la libert\u00e0 personale: i liniti della libert\u00e0 di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso pu\u00f2 essere precluso, perch\u00e9 ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libert\u00e0 personale. Certamente quando il divieto di spostamento \u00e8 assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non pu\u00f2 recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione \u00e8 indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libert\u00e0 personale, perch\u00e9, nell&#8217;ordinamento giuridico italiano, l&#8217;ordine di rimanere nella propria abitazione non pu\u00f2 essere imposto dal legislatore, ma solo dall&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria con atto motivato. Del resto, tali illegittime misure di sanit\u00e0 pubblica sono state recepite dal DPCM sul modello di quelle adottate in Stati non democratici, come la Cina, che hanno un ordinamento costituzionale autoritario giuridicamente incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, fondate\u201d su garanzie individuali inviolabili, ignote agli ordinamenti autoritari ed agli esperti sanitari di quei paese e del nostro, in quanto non competenti in diritto costituzionale. In conclusione deve affermarsi la illegittimit\u00e0 del DPCM invocato dal verbale qui opposto per violazione dell&#8217;art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare tale DPCM ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. La novit\u00e0 della controversia e la mancata costituzione dell&#8217;Ente opposto giustificano la compensazione delle spese.<br \/>P.Q.M.<br \/>Il Giudice di pace, visto l&#8217;art. 23 della L. 689\/1981, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita, cos\u00ec provvede:<br \/>accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;atto opposto con compensazione delle spese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>{module Firma_redazione}Finalmente abbiamo un\u2019arma per difenderci dai DPCM fuorilegge e anticostituzionali di Conte, che da ormai otto mesi stanno massacrando la nostra vita. 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